Statuti

Statuti dell'organizzazione

I. Nome e sede legale

Art. 1 Nome, forma giuridica, sede legale

Con il nome di «Circle of Compassion» è fondata un’associazione ai sensi dell’art. 60 del Codice civile svizzero. L’associazione ha sede legale a Basilea.

II. Scopo dell’organizzazione

Art. 2 Scopo e obiettivo

L’obiettivo dell’organizzazione è difendere la dignità e i diritti degli animali. L’obiettivo è quello di educare le persone sugli aspetti etici, ecologici, politici e sanitari del trattamento degli animali. È esclusa l’erogazione di benefici monetari da parte dell’associazione a favore dei suoi membri. L’associazione è un’organizzazione senza scopo di lucro.

III. Soci

Art. 3 Tipi di supporto

L’organizzazione è così composta:

a. Soci
b. Attivi
Anche le persone che non sono membri dell’associazione possono partecipare alle sue attività e proporre miglioramenti all’associazione. Tuttavia, solo i soci possono votare all’Assemblea Generale.

c. Donatori
I donatori e le donatrici sostengono l’organizzazione finanziariamente come ritengono opportuno, ma non sono soci.

Art. 4 Ammissione dei soci

Possono diventare soci dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che riconoscono e sono disposte a promuovere lo scopo e le finalità dell’associazione. Le domande di adesione devono essere presentate per iscritto tramite il sito web al Consiglio Direttivo dell’associazione, che deciderà in merito all’ammissione. L’ammissione può essere rifiutata senza fornire motivazioni.

Art. 5 Quota associativa

Per perseguire lo scopo dell’associazione, l’associazione dispone dei contributi dei soci. Ogni socio deve pagare una quota annuale di 60 franchi. Le famiglie possono sottoscrivere un’adesione familiare, pagare solo la quota annuale come gruppo e avere un voto congiunto all’Assemblea Generale. L’importo della quota associativa può essere rivisto annualmente dall’Assemblea Generale.

Art. 6 Fine dell’adesione associativa

L’iscrizione scade con

  1. Uscita
  2. Sospensione
  3. In caso di morte

Le dimissioni dall’associazione sono possibili in qualsiasi momento, ma devono essere presentate per iscritto. La lettera di dimissioni deve essere inviata per raccomandata al Consiglio Direttivo almeno quattro settimane prima dell’Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo può espellere qualsiasi membro che si renda colpevole di un comportamento disonorevole o che danneggi gli interessi dell’associazione. In casi particolari, il Consiglio direttivo può espellere un socio senza indicarne i motivi. La decisione di espellere un socio viene presa generalmente solo dopo aver ascoltato il socio, gli viene comunicata per iscritto e ha effetto immediato. Non è previsto il diritto di appello all’Assemblea Generale.

IV. Organizzazione

Art. 7 Organi

Gli organi dell’associazione sono

  1. L’Assemblea Generale
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. I revisori dei conti (facoltativo)

Gli organi dell’Associazione lavorano a titolo onorifico e non hanno diritto, in linea di principio, a un compenso per le spese sostenute e le uscite di cassa. In casi eccezionali, tuttavia, il Consiglio Direttivo può autorizzare il rimborso delle spese effettive e delle uscite di cassa.

V. Assemblea Generale annuale

Art. 8 Assemblea Generale ordinaria

L’Assemblea Generale annuale si svolge ogni anno nell’ultimo quadrimestre dell’anno. L’invito all’Assemblea Generale viene fatto per iscritto dal Consiglio Direttivo con almeno quattro settimane di anticipo, indicando i punti all’ordine del giorno. Le proposte per l’Assemblea Generale devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con almeno due settimane di anticipo.

Art. 9 Assemblea Generale straordinaria

L’Assemblea Generale straordinaria deve essere convocata su decisione del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un quinto dei soci o su richiesta dei revisori. La convocazione deve avvenire dieci giorni prima della riunione.

Art. 10 Competenze dell’Assemblea Generale

I compiti e le competenze dell’Assemblea Generale sono i seguenti:

  1. Accettazione della relazione annuale, del bilancio d’esercizio e dello stato patrimoniale, nonché della relazione della società di revisione.
  2. Supporto del Consiglio Direttivo e dei revisori
  3. Determinazione delle quote associative
  4. Elezione della presidenza, degli altri membri del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti
  5. Gestione delle mozioni del Consiglio Direttivo e dei soci, gestione dei ricorsi
  6. Modifiche dello Statuto
  7. Scioglimento dell’Associazione e determinazione del suo patrimonio

Art. 11 Risoluzioni, elezioni e diritti di voto

Tutti i soci presenti hanno un voto e quindi lo stesso diritto di voto. Le delibere dell’Assemblea Generale sono approvate con voto palese e a maggioranza semplice. Le votazioni vengono effettuate a scrutinio segreto solo se la maggioranza lo richiede espressamente. In caso di parità di voti, prevale il voto della Presidenza, a condizione che i voti siano uguali. Se per un’elezione è necessario un secondo scrutinio, il candidato con il maggior numero di voti è considerato eletto.

Il socio interessato è escluso dal diritto di voto quando si delibera sul discarico, su una transazione legale o su una controversia legale tra lui e l’Associazione.

Le persone che non sono membri ma che partecipano attivamente alle attività dell’organizzazione o effettuano donazioni possono partecipare all’Assemblea Generale. Tuttavia, non hanno diritto di voto.

Le risoluzioni circolari sono adottate a maggioranza dei voti dei membri rispondenti. La corrispondenza relativa alle richieste elaborate tramite risoluzione circolare sarà inviata all’indirizzo e-mail fornito al momento della richiesta di adesione. Ai membri viene concesso un periodo minimo di 2 settimane per l’elaborazione delle domande.

VI. Consiglio Direttivo

Art. 12 Elezione, mandato e costituzione

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri, compresi i due copresidenti, ed è eletto dall’Assemblea Generale per un mandato di un anno. È autocostituito.

Art. 13 Compiti e competenze

Il Consiglio Direttivo rappresenta l’associazione verso l’esterno. In linea di principio, ha tutti i poteri che non sono espressamente riservati all’Assemblea Generale. Si tratta in particolare di

  1. Preparazione e organizzazione delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie
  2. Redazione di statuti, proposte e regolamenti
  3. Ammissione ed esclusione dei soci
  4. Gestione del patrimonio dell’associazione

Art. 14 Risoluzione

Il Consiglio Direttivo è valido se è presente almeno la metà dei suoi membri. Una riunione del Consiglio Direttivo è convocata su richiesta della Presidenza o su richiesta di un membro del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti, prevale il voto dei copresidenti, a condizione che votino in modo paritario. Se i membri del Consiglio Direttivo si dimettono durante il loro mandato, il Consiglio Direttivo si reintegra autonomamente. Tali elezioni devono essere sottoposte alla successiva Assemblea Generale per la conferma.

VII. Revisori dei conti

Art. 15 Compito dei revisori

L’Assemblea Generale può eleggere ogni anno due revisori dei conti per verificare i conti annuali e il bilancio, e riferire all’Assemblea Generale.

VIII. Il patrimonio dell’associazione

Art. 16 Fonti di reddito

Il patrimonio è costituito dalle quote associative e dalle donazioni.

Art. 17 Responsabilità

Per gli obblighi dell’associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri per gli obblighi dell’associazione. I soci la cui attività termina prima dello scioglimento dell’associazione non hanno diritto al patrimonio dell’associazione.

IX. Modifica dello Statuto e scioglimento

Art. 18 Prerequisiti

Per modificare lo statuto o sciogliere l’associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci. Per l’adozione di tale mozione è necessaria la maggioranza dei tre quarti.

Se il numero di aventi diritto al voto non raggiunge la quota richiesta di votanti, deve essere convocata una seconda Assemblea Generale annuale con gli stessi punti all’ordine del giorno entro sei settimane. Il quorum è raggiunto, indipendentemente dal numero di soci.

Art. 19 Assegnazione del patrimonio dell’associazione dopo lo scioglimento

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione sarà trasferito a una o più istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile. L’Assemblea Generale decide sulla distribuzione dei proventi della liquidazione e richiede una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Questo articolo è irrevocabile.

Il presente Statuto è stato redatto nella sua forma attuale dalla Presidenza e accettato dai membri del Consiglio Direttivo. L’approvazione definitiva sarà votata dai soci in occasione della prossima Assemblea Generale.

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